Legislazione aree protette
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ELEMENTI FONDAMENTALI DI LEGISLAZIONE NAZIONALE

E DELLA REGIONE SICILIA IN MATERIA DI AREE PROTETTE

 La tutela del paesaggio e del patrimonio storico del nostro paese viene sancita dall’art. 9 della nostra Costituzione - “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Malgrado una specifica competenza in materia paesaggistica, in virtù dell’art. 117, la nostra Carta Costituzionale trasferisce alle regioni alcune competenze in materia di urbanistica, attività venatoria, cave, agricoltura e foreste. Tuttavia, dobbiamo aspettare il D.P.R. n° 616/1977, per potere vedere le regioni legiferare in materia di salvaguardia della natura, compresa la possibilità di potere istituire aree protette a carattere regionale. Prima di quel periodo possiamo affermare che sul territorio nazionale ai fini della tutela dell’ambiente, vigeva soltanto un vincolo di natura panoramica-paesaggistica, ai sensi della  Legge 1497 del 29giugno 1939, oggi sostituita con il recente D.L.vo 490/2000.

Ai sensi del sopraccitato D.P.R. n° 616/1977, la regione siciliana emana la Legge n° 98 del 6.5.81, con la quale istituisce alcune riserve naturali e i tre grandi parchi regionali: il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco delle Madonie.

Per il loro rilevante interesse generale e per le loro peculiarità naturalistiche e di grande pregio orografico, vegetazionale e faunistico,  il legislatore, consacrandone le doti di fornitori permanenti di qualità ambientale,  ha voluto sottoporre queste aree a tutela e salvaguardia.

Il corpo legislativo italiano ritorna ad occuparsi della tutela dei beni ambientali e paesaggistici producendo la Legge n° 431 dell’8.8.85, meglio conosciuta come legge Galasso la quale, – “...introduce una tutela del paesaggio  improntata a globalità ed integralità, perfettamente aderente al precetto dell’art. 9 della Costituzione; essa non esclude nè assorbe la configurazione dell’urbanistica, funzione attribuita alle regioni, risolvendo correttamente e secondo un modello ispirato al principio di leale collaborazione i problemi concernenti il rapporto tra competenze statali e competenze regionali, che una siffatta tutela paesaggistica pone all’interno di sè medesima e nei confronti con l’urbanistica “ – ( Corte Costituzionale – sentenza n° 151/86 ).

Con tale provvedimento legislativo, vengono sottoposti a tutela paesaggistica, ope legis” e definite bellezze naturali, tutte le aree protette nazionali, regionali e tutta una serie di territori distinti per tipologie morfologiche. Con questo provvedimento, lo Stato si riserva poteri sostitutivi nei confronti delle regioni in materia di protezione paesaggistica. L’introduzione di questi vincoli, non richiede alcun ulteriore provvedimento da parte di altre autorità amministrative.

Le problematiche ambientali, in particolare nelle aree protette, sono in realtà molto importanti e percepite sensibilmente dall’opinione pubblica. Nel corso degli anni, il territorio ha acquisito le caratteristiche che lo rendono paesaggisticamente e naturalisticamente molto interessante e ricco di qualità estetica.

La cultura collettiva dell’ambiente rafforza la convinzione che certamente dopo vari decenni sono cambiate anche le esigenze e le finalità del territorio che si muove pari passo con l’evoluzione della società, la quale, nel nome della modernizzazione, a volte tralascia il mantenimento degli attuali livelli di conservazione dei beni naturalistici.

Queste attribuzioni hanno ancora una volta indotto  lo Stato a imporsi  in materia. Nel 1987 infatti, ritorna a legiferare attraverso l’art. 7 della Legge n° 59, la quale detta delle norme  che consentono al ministero dell’ambiente di emanare misure urgenti finalizzate a salvaguardare la trasformazione dello stato dei luoghi nelle aree protette, in modo da evitare alterazioni morfologiche che possano stravolgere i luoghi.

In Italia le aree protette di interesse naturalistico coprono circa l’8% di tutto il territorio nazionale, contro circa il 25% di Gran Bretagna e Germania.

Il 6 dicembre 1991, viene promulgata la Legge quadro nazionale n° 394 sulle aree protette. Questo provvedimento legislativo ha certamente rappresentato per il nostro paese, il contributo più efficace dato dallo Stato alla disciplina giuridica delle aree protette. Nel pieno rispetto della Costituzione e degli accordi internazionali al fine di tutelare l’ambiente e programmare la pianificazione territoriale, la disposizione di legge “…detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale”. 

Inoltre, le “...formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche aventi rilevante valore naturalistico e ambientale...” vengono sottoposte a tutela dalla legge nell’interesse della collettività che si adopererà  ad agire prioritariamente  “...anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali...”  che sono parte integrante di parchi nazionali , regionali e riserve naturali.

I parchi naturali sono costituiti da ampie  aree terrestri, fluviali, lacuali o marine, ricadenti in una o più regioni,  che contengono ecosistemi intatti o comunque non compromessi e valori naturalistici di rilievo internazionale o nazionale, che per la loro importanza estetica, scientifica, culturale, educativa e ricreativa ed antropologica vengono sottoposti a particolare tutela da parte dello Stato.

La definizione di parco, si differenzia in alcuni aspetti dalle riserve, in particolare i parchi  sono aree territoriali molto più estesi, la natura è protetta in ogni sua forma e manifestazione in quanto di rilevanza internazionale e rappresentativa di ambienti unici, anche per la presenza di particolari entità e associazioni vegetali ed animali. Seppur considerati aree a particolare tutela per la loro grande importanza naturalistica, debitamente regolamentate sono aperte al pubblico per la ricreazione, la cultura e l’uso sociale  dei cittadini che concorrono alla loro gestione, conservazione,  salvaguardia e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale.

Le riserve naturali, sono aree terrestri, fluviali, lacuali o marine sottratte ad ogni intervento antropologico di alterazione e distruzione, allo scopo di assicurarne la conservazione nell’interesse generale specialmente d’ordine scientifico, estetico ed educativo e contengono “...una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentate”.

Purtroppo, ancora oggi dopo tutti questi anni, la Legge dello Stato 394/91, non è stata ancora organicamente recepita dalla regione siciliana.

La rilevanza naturalistica ed ambientale delle aree protette e il nuovo modo di gestire il territorio da parte dell’uomo, hanno stimolato il parlamento siciliano a produrre dei provvedimenti legislativi che sottopongono a tutela una grossa porzione del territorio siciliano, con il fine di controllare ed orientare qualsiasi intervento dell’uomo sulla natura.

Questo è il contesto primario che a distanza di 10 anni dall’emanazione della sopraccitata L.R. 98/81 e seguenti modifiche ed integrazioni, ha spinto il legislatore siciliano a produrre  il decreto n° 970 del 10.06.91 (Approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n° 49 del 19.10.91. Di seguito, allo scopo di ampliare la rete ecologica isolana e completare il complesso sistema delle aree protette avviato con la legge regionale  n° 98/81, viene istituito il quarto parco naturale regionale, denominato “Ente Parco Fluviale dell’Alcantara” (art. 129,  della Legge Regionale 3.5.2001, n° 6), il quale nelle more di una maggiore e definitiva organizzazione e articolazione zonale da formulare a cura dell’Ente gestore,  ai fini della sua amministrazione, viene insediato territorialmente nell’area  della ex riserva naturale del fiume Alcantara, istituita originariamente con il suddetto  D. 970/91.

 

                                                                               Vincenzo CRIMI

                                                                                   Commissario Superiore del Corpo Forestale