Legislazione forestale
Home Su

 

EtnAlcantara

 


 

 ELEMENTI FONDAMENTALI DI LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE

          La tutela dell’ambiente forestale è oramai diventata una priorità assoluta e di portata nazionale. Ogni ipotesi di sviluppo e conservazione dei boschi è però condizionata dai continui e preoccupanti attacchi che essi subiscono: inquinamenti, disboscamenti, degrado e incendi, motivi questi che porteranno all’impoverimento del nostro, già precario, patrimonio boschivo e conseguente modificazione irreversibile dell’ambiente. Solamente a causa degli incendi  boschivi, nell’ultimo decennio abbiamo perso in Italia circa 500 mila ettari di bosco; ma è ancora più grave il fatto che non siamo ancora riusciti a ricostituire il prezioso patrimonio boschivo perso. Il bosco, infatti, contribuisce, non solo a stabilizzare il terreno, ma perfino a migliorare il paesaggio svolgendo un compito molto importante ai fini dell’equilibrio naturale. 

          Quindi, la necessità di conservare e tutelare boschi e ambienti naturali di particolare bellezza e     rilievo paesaggistico, si è fatta strada nella mente dell’uomo sin dall’antichità.

          Storicamente sin dai primi secoli avanti Cristo, si ha notizia della grande  importanza che i popoli della prima età, riconoscevano ai boschi.

          Di seguito l’uomo nella sua evoluzione mentale, capisce che le piante hanno una loro utilità anche all’impiedi; infatti si rese conto che possono svolgere importanti funzioni di mantenimento del suolo, di regimazione delle acque e ospitalità per la fauna selvatica, riconoscendo loro la capacità di influenzare i fattori climatici.

          Il diritto romano, precursore delle ultime leggi forestali ancora oggi in vigore, prescriveva sostanziali limitazioni agli interventi sui boschi finalizzandoli alla loro tutela e conservazione, in nome dell’interesse pubblico.                     

          Oltre a greci e romani, da fonti storiche risulta che i Druidi, antichi sacerdoti dei celti, popolo di guerrieri vissuto nel primo millennio avanti Cristo nelle isole britanniche e in altri territori nord europei, dispensavano  severe punizioni a chi tagliava alberi senza espressa autorizzazione. La cultura e il rispetto verso i boschi, ci testimoniano, per come abbiamo accennato, le varie ed interessanti iniziative legislative che ci pervengono attraverso i secoli con minuziosa descrizione e ricchezza di dettagli.

          Scorrendo vecchi libri di storia, scopriamo che è sempre vivo l’interesse dei vari popoli e delle diverse culture verso la salvaguardia della natura e in particolare dei boschi, come a comprendere la grande influenza che essi esercitano nella vita quotidiana dell’uomo. 

          Molto prolifera era la legislazione forestale in Italia prima della unificazione. Certamente mancava del requisito dell’uniformità tra i vari Stati di allora. Tuttavia l’indirizzo era comune ed interessava la salvaguardia del patrimonio forestale.

          Il 20.6.1877 entra in vigore la legge n° 3917 che conteneva disposizioni penali e di polizia forestale.

          Con la legge n° 593 del 14.7.1907, per disposizione derivante dal Codice Penale Zannardelli, nel frattempo entrato in vigore nel 1889, i reati forestali venivano inquadrati come semplici contravvenzioni e pertanto puniti con ammende. In seguito la suddetta legge forestale n°3917/1877, venne aggiornata, modificata e tuttora in vigore. Si tratta del Regio Decreto Legge n° 3267 del 30.12.1923, meglio conosciuto come legge forestale e del regolamento per la sua applicazione (R.D. 16.5.1926, n° 1126). 

          Come per la legge 3917/1877, il suddetto atto legislativo, classificava i reati in semplici contravvenzioni puniti con l’ammenda. Arrivati ai giorni nostri, con l’avvento della legge n° 689 del 24.11.81 “Modifiche al sistema penale”, vengono di fatto ancora una volta depenalizzati tali illeciti penali e considerati soltanto infrazioni amministrative. Il regio decreto legge 3267/1923, ha certamente rappresentato per l’Italia, il contributo più efficace dato dallo Stato alla disciplina giuridica dei boschi e dei terreni montani. I terreni di qualsiasi natura e destinazione, vengono da detto R.D.L. soggetti a vincolo per scopi idrogeologici, quando per effetto di forme di utilizzazioni, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, creando così dei danni alla collettività.  

          Oggi i tempi sono cambiati, la gente non si reca più nei boschi con la vanga e l’ascia per dissodare o tagliare ma utilizza i mezzi meccanici. Il bisogno di spazio e la ricerca continua di aree integre da destinare alle più svariate attività, sia di natura benefica che speculativa, fanno sì che il bosco venga continuamente depredato. Alla luce di questo nuovo modo di gestire il territorio, pur essendo ancora uno strumento fondamentale per disciplinare le attività forestali, il R.D.L. 3267/1923, è certamente diventato insufficiente per assicurare la salvaguardia totale delle aree boscate. Nel 1996, 

            Il legislatore (aggiornare)siciliano emana la Legge 16 che prescrive alcune norme e regolamenti finalizzati alla  tutela dei boschi. Tuttavia, sarebbe ora opportunamente auspicabile mettere mano ad una nuova legge speciale di tutela dei boschi che tenga conto delle mutate esigenze che il momento storico comporta, in quanto le recenti produzioni legislative nazionali e regionali che interessano la materia forestale, certamente hanno contribuito alla tutela dei boschi, ma hanno anche sfumato il valore specifico degli stessi, dato che si intrecciano con vari aspetti di altri settori, nella fattispecie con leggi urbanistiche, inquinamento e difesa del suolo, paesistiche, di protezione ambientale, parchi e riserve. Alcune produzioni legislative finalizzate alla tutela dell’ambiente e degli aspetti panoramici-paesaggistici che più interessano la salvaguardia delle  aree boscate, possono essere identificate nella   Legge 1497 del 29 giugno 1939 (Protezione delle bellezze naturali), oggi sostituita con il recente D.L.vo 490/2000. 

          Il corpo legislativo italiano ritorna ad occuparsi della tutela dei beni ambientali e paesaggistici producendo la Legge n° 431 dell’8.8.85, meglio conosciuta come legge Galasso. Con tale provvedimento legislativo, vengono sottoposte a tutela paesaggistica e definite bellezze naturali, tutte le aree protette nazionali, regionali e tutta una serie di territori distinti per tipologie morfologiche.

          Nel 1987 lo Stato ritorna a legiferare attraverso l’art. 7 della Legge n° 59, la quale detta delle norme  che consentono al ministero dell’ambiente di emanare misure urgenti finalizzate a salvaguardare la trasformazione dello stato dei luoghi nelle aree protette, in modo da evitare alterazioni morfologiche che possano stravolgere i luoghi.

          Il 6 dicembre 1991, viene promulgata la Legge quadro nazionale n° 394 sulle aree protette. Questo provvedimento legislativo che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ha certamente proiettato il nostro paese, all’avanguardia in Europa nella disciplina giuridica delle aree protette.

          Purtroppo, ancora oggi dopo tutti questi anni, la Legge dello Stato 394/91, non è stata ancora organicamente recepita dalla regione siciliana.

          La rilevanza naturalistica ed ambientale delle aree protette e il nuovo modo di gestire il territorio da parte dell’uomo, hanno stimolato il parlamento siciliano a produrre dei provvedimenti legislativi che sottopongono a tutela una grossa porzione del territorio siciliano, con il fine di controllare ed orientare qualsiasi intervento dell’uomo sulla natura.

          Nel 1981, viene emanata la Legge Regionale n° 98 del 6.5.81, con la quale vengono istituite alcune riserve naturali e i tre grandi parchi regionali: il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco delle Madonie.

          Questo è il contesto primario che a distanza di 10 anni dall’emanazione della sopraccitata L.R. 98/81 e seguenti modifiche ed integrazioni, ha spinto il legislatore siciliano a produrre  il decreto n° 970 del 10.06.91 (Approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n° 49 del 19.10.91. Di seguito, allo scopo di ampliare la rete ecologica isolana e completare il complesso sistema delle aree protette avviato con la legge regionale  n° 98/81, viene istituito il quarto parco naturale regionale, denominato “Ente Parco Fluviale dell’Alcantara”(art. 129, della Legge Region. 3.5.2001, n° 6).

          Quindi, verso il bosco un forte senso di rispetto e un continuo interesse per la sua conservazione sin dai tempi antichi. 

          I boschi sono beni inesauribili fino a quando l’uomo non interviene e quando ciò accade sottoforma di disboscamento, ecco, allora i risultati sono disastrosi e le conseguenze imprevedibili. Fortunatamente oggi vi è presente in Italia una forte coscienza ambientale che garantisce una efficace protezione dei valori ambientali e forestali in genere. Certo, compito di tutti è ancora di consolidare queste mentalità, affinché si possa lasciare alle generazioni future un patrimonio boschivo intatto ed un’ambiente inalterato.

                                                                                                      Vincenzo CRIMI

                                                                                   Commissario Superiore del Corpo Forestale